BlaBlaOffice - Coworking & Office Sharing
Il Coworking è una forma di condivisione degli spazi di lavoro sempre più diffusa. Nato dieci anni fa negli Stati Uniti, si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. La crescita del Coworking è una diretta conseguenza della trasformazione del mercato del lavoro, caratterizzata da uno sviluppo della cultura imprenditoriale e da un aumento del numero dei freelance.

Gli spazi adibiti a Coworking sono generalmente caratterizzati da strutture open space, simili a loft industriali, nelle quali sono presenti una serie di postazioni lavorative, connessione internet wifi, sale riunioni e strumenti quali stampanti e fotocopiatrici. Ogni coworker ha la possibilità di accedere allo spazio secondo le proprie esigenze ed il piano sottoscritto.

lI Coworking sfrutta le potenzialità del modello glocal, amalgamando il radicamento nel territorio e la ricerca di un rapporto umano col vicino di scrivania, con la propensione a collaborare in rete con professionisti di tutto il mondo.

Il Coworking, dal punto di vista sociologico, è in qualche maniera simile agli incubatori di impresa anche se in questi ultimi sono carenti gli aspetti della socialità, collaborazione e informalità. Da questo punto di vista, le iniziative di Coworking assomigliano più a cooperative, specie per la grande attenzione data al concetto di comunità, piuttosto che a tipiche iniziative commerciali.

Gli spazi adibiti a Coworking.

Gli spazi adibiti a Coworking devono rispettare due regole principali:

(i) la prima concerne la destinazione dei locali, i quali devono essere adibiti ad uso ufficio.

(ii) la seconda riguarda il rispetto delle normali norme di sicurezza (decreto legislativo 81/08).

Permessi necessari.

L’apertura di uno spazio di Coworking presuppone la richiesta semplice alla questura, contraddistinta da silenzio assenso (60 giorni).

Il contratto di Coworking
Il contratto di Coworking è un negozio atipico (ossia non regolamentato dalla legge, ma certamente meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.), qualificabile quale contratto di durata (in considerazione della continuità e della estensione temporale di lunghezza variabile o della loro periodicità ripetuta) a causalità mista.

Il gestore dello spazio di Coworking, oltre ad offrire una postazione lavorativa, mette a disposizione dei coworkers una serie di servizi (dalla connessione internet, alla possibilità di fruire di sale riunioni; dalla pulizia degli spazi personali e comuni, al servizio segreteria) a fronte della corresponsione di compensi basati su tariffe d’uso predeterminate. Nell’inquadrare giuridicamente il contratto di Coworking deve tenersi a mente che: (i) il gestore non intrattiene rapporti con l’attività svolta dal coworker; (ii) i coworkers ospitati non rappresentano una realtà organizzata (almeno in origine).

Fermi restando i principi generali in tema di contratto, le parti sono libere di disciplinare il rapporto fra loro intercorrente. In un contesto del genere è certamente opportuna una regolamentazione dettagliata degli aspetti chiave del rapporto (consenso sui dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy; impegno al rispetto della privacy altrui; responsabilità rispetto ad eventuali danni; impegno ad astenersi dall’accedere ad internet per finalità non lecite; divieto di condotte che possano dar vita ad attività illecite in generale; divieto di stabilimento della sede legale), allo scopo di non lasciare zone grigie che possano alimentare dubbi interpretativi.

Un tema di grande importanza è rappresentato, ad esempio, dalla responsabilità relativa ai beni introdotti nello spazio dal coworker. Il tema si intreccia con la natura del contratto di Coworking, il quale abbiamo detto essere contratto di durata: (i) permanente (una settimana, un mese, più mesi); (ii) a cadenza ripetuta (un anno, ogni lunedì della settimana). Non è infrequente, soprattutto nel primo caso, che il coworker lasci la propria dotazione lavorativa all’interno dello spazio (in appositi armadietti, ove presenti, ma soprattutto nella scrivania assegnata).

Che succede, allora, se un ipotetico spazio di Coworking situato in Firenze subisce, durante la notte, un allagamento da alluvione stile 4 novembre 1966 e nel giorno successivo qualcuno sottrae i beni introdotti dal coworker nello spazio il giorno prima? Per rispondere ad una domanda di tal fatta è necessario inquadrare giuridicamente la tipologia contrattuale della quale si discute.

Quando si parla di contratto di Coworking le incertezze sono molte, mentre la certezza è una una: l’atipicità alimenta le più disparate ricostruzioni giuridiche. In situazioni del genere il corretto inquadramento di una tipologia contrattuale presuppone che si scartino tutte le soluzioni che presentano asistematicità, fino a restringere la scelta a quelle che presentano il maggior grado di compatibilità col nostro sistema civilistico.

Orbene, deve innanzitutto escludersi che dal contratto di Coworking scaturiscano diritti reali di uso ai sensi dell’art. 1021 cod. civ., per manifesta incompatibilità (con quanto si dirà nel prosieguo). Privo di appiglio, inoltre, è il ricorso al contratto di comodato d’uso (art. 1803 cod. civ.), la cui disciplina è imperniata sulla gratuità del contratto (elemento assente nel contratto di Coworking). Sebbene oggettivamente presente la fornitura di servizi, ugualmente non accettabile è la ricostruzione del Coworking quale contratto di appalto (ossia del contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro). Da scartare è anche l’inquadramento nei termini di affitto, considerato che la tipologia dei soggetti che si avvalgono degli spazi si connota per lo svolgimento di prestazioni lavorative con prevalente componente intellettuale (ergo, la cosa locata non potrà avere natura di cosa produttiva ai sensi dell’art. 1615 cod. civ).

Ciò chiarito, che dire della sussumibilità del Coworking nella più generica fattispecie della locazione? Partiamo dall’epilogo: con le dovute divergenze rispetto alla disciplina ordinaria (non interamente applicabile), l’accostamento non è insensato. Nello specifico, certamente non applicabili sono le norme relative alla locazione commerciale (art. 27 e seguenti della legge 392 del 27 luglio 1978): nel Coworking, infatti, manca la locazione dell’immobile nella sua interezza, essendo l’obbligazione principale del contratto la locazione di una postazione di lavoro all’interno di un’area delimitata. Si potrebbe, come fanno alcuni, discutere della qualificazione nei termini di bene mobile o immobile della postazione di lavoro, ma ciò non influenzerebbe l’accostamento Coworking/locazione di postazione di lavoro, perché comunque la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile od immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. C’è da dire, peraltro, che ricondurre quella che volgarmente abbiamo definito postazione di lavoro al connubio bene mobile/bene immobile è altamente riduttivo. La postazione di lavoro, infatti, non è nel Coworking un qualcosa di tangibile (ossia una mera scrivania), ma uno spazio lavorativo comprensivo di beni e servizi non fisicamente determinato e delimitato.

Nell’accostare il contratto di Coworking alla locazione e nel delineare, quindi, l’inquadramento giuridico dello stesso è opportuno segnalare i profili di rottura tra le due fattispecie, allo scopo di destrutturare la disciplina giuridica della locazione per “adattarla” al Coworking.

La prima incrinatura, come anticipato, è rappresentata dal profilo temporale: la locazione si caratterizza per la continuità materiale della disponibilità del bene (non sono fisiologicamente previste interruzioni nel possesso); nel Coworking la locazione della postazione è frammentata e ciò incoraggia la commistione locazione/somministrazione (nei casi più estremi la postazione lavorativa può essere locata relativamente ad una fascia oraria di un giorno della settimana lungo il periodo di un anno).

Il secondo elemento di discontinuità è dovuto al fatto che il “bene” locato rimane imbrigliato nella disponibilità dello spazio di Coworking. Il coworker, a prescindere dalla continuità del rapporto, potrà utilizzare la postazione lavorativa esclusivamente negli orari di operatività dello spazio di Coworking e comunque secondo le modalità da questo determinate. La disponibilità del “bene”, quindi, è pesantemente limitata. E’ evidente il conflitto con la locazione ordinaria, nella quale, durante la vigenza del rapporto locatizio, il conduttore non subisce limitazioni temporali nella facoltà di godere del bene.

I profili differenziali appena illustrati permettono di sbilanciarsi sull’ammissibilità della stipula del contratto di Coworking nel caso di clausole che vietano la sublocazione contenute nel contratto di locazione tra il proprietario dello spazio ed il gestore/conduttore. Per come inquadrato, il contratto di Coworking non contravviene ad eventuali divieti di sublocazione nel caso in cui si decida di far utilizzare degli spazi all’interno di un ufficio in locazione (nel caso di consegna al coworker delle chiavi dello spazio è comunque opportuno, tuzioristicamente, dare comunicazione alla questura, verificare che il contratto non vieti la sublocazione, informare il proprietario dei locali).

Dopo questo lungo escursus possiamo dare una risposta alla domanda iniziale: che succede se un ipotetico spazio di Coworking situato a Firenze subisce un allagamento da alluvione stile 4 novembre 1966 e nel giorno successivo qualcuno sottrae i beni introdotti dal coworker nello spazio il giorno prima? Esistono obblighi di custodia in capo al gestore dello spazio?

Certamente non è applicabile l’art. 1177 cod. civ., il quale impone obblighi di custodia in correlazione ad obbligazioni di consegna di cose determinate (il coworker non è obbligato a consegnare nulla al gestore dello spazio di Coworking; si potrebbe discutere, al contrario, ossia se è il gestore dello spazio di Coworking ad essere obbligato a consegnare cose determinate al coworker, con una inversione dell’obbligo di custodia, ma vedasi quanto chiarito precedentemente in merito alla qualificazione del bene “postazione di lavoro” ed alle limitazioni nel godimento dello spazio di Coworking). A chi scrive pare invece naturalmente applicabile la normativa in materia di deposito in albergo (anche vista l’assimilazione non tassativa fatta dall’art. 1786 cod. civ.), luogo che, al pari del Coworking, si caratterizza per il contatto tra una molteplicità di soggetti: applicare analogicamente gli art. 1783 e seguenti del cod. civ. pare dunque una soluzione consigliabile, anche perché ciò permetterebbe di modulare il periodo di custodia a seconda dei profili temporali del contratto di Coworking. Il gestore dello spazio di Coworking, allora, avrà un obbligo di custodia di prossimità, ossia attivo ove il coworker non abbia la possibilità di esercitare il controllo sul suo bene.

La deduzione delle spese.

L’ordinamento italiano, dal punto di vista fiscale, non prevede, al momento, uno specifico inquadramento del Coworking. Ciò si traduce nella grande difficoltà dei coworker (spesso professionisti afferenti alle categorie dei commercialisti, degli avvocati, degli architetti, degli ingegneri) di scaricare i costi dello spazio condiviso.

Condividendo lo spazio senza essere soci, l’intestatario delle bollette non può limitarsi ad addebitare la quota dei costi agli altri professionisti, essendo tenuto ad emettere fattura contestualmente al rimborso delle spese sostenute. Ciò premesso è opportuno chiarire gli obblighi fiscali che fanno capo al soggetto intestatario del contratto di locazione di un ufficio o spazio, condiviso con altri professionisti con i quali non sussiste un rapporto societario.

La prassi vuole che gli altri professionisti si limitino a pagare la rispettiva quota delle bollette per i servizi di cui usufruiscono. Così facendo, non risulta loro possibile dedurre le spese sostenute dalle imposte. Per ovviare a questo problema, l’intestatario della bolletta dovrebbe emettere fattura di importo pari alla quota dovuta da ciascun professionista, applicando l’aliquota Iva applicata al servizio, senza alcuna ritenuta. Le somme rimborsate vanno computate come minor costo sostenuto, non costituendo componenti positive di reddito. In questo modo si ha una ripartizione corretta, anche sul piano fiscale, dei costi che gravano sull’attività di ciascun professionista.

Sul riaddebito delle spese sostenute per lo studio professionale condiviso, vi sono, invero, pareri discordi da parte delle casse previdenziali: (i) la cassa nazionale previdenza dottori commercialisti, ad esempio, ha ritenuto di dover chiarire che il contributo integrativo deve essere applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro titolo di addebito di spese; (ii) per l’inarcassa, al contrario, il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti (non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati); (iii) la cassa forense non si è espressa sul punto; (iv) la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro non ha adottato alcun provvedimento in merito alle questioni esposte, tuttavia è prassi consolidata che sulle spese non sia dovuto il contributo integrativo.